Legge 24 settembre 2021, n. 133
Obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati
in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”.
La vaccinazione costituisce quindi requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, compresi lavoratori somministrati o in distacco, tirocinanti, volontari, lavoratori socialmente utili e liberi professionisti.
Nelle more della definitiva formulazione da parte delle autorità governative dei sistemi di controllo e verifica, a tutti i soggetti esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nella nostra struttura residenziale, verrà sottoposto un modulo di autocertificazione nel quale i medesimi attesteranno la loro regolarità rispetto gli obblighi vaccinali.
In mancanza di sottoscrizione del medesimo modulo, che successivamente verrà sottoposto a controllo secondo le norme di legge, non sarà consentito l’accesso alla struttura.